28 Marzo 2024
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Emergenza coronavirus: Nuova ordinanza Santelli sugli stili di vita delle famiglie calabresi

Emessa una nuova ordinanza, in vigore da domani, sugli stili di vita delle famiglie calabresi a seguito dell’emergenza da Covid-19: seconde case, attività sportive all’aria aperta, spesa, raccolta funghi, visite ai cimiteri, assistenza a persone non autonome, toelettatura cani.

Un’ordinanza, in linea con quanto già disposto in altre regioni, contestuale all’invio da parte del Ministero della salute e dell’Istituto superiore di sanità del Report regionale contenente le prime valorizzazioni degli indicatori di cui al D.M. del 30 aprile 2020, concernente i criteri per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, unitamente alla relativa classificazione del rischio.

Dal Report si evince che, al 6 maggio 2020, la Calabria viene considerata a rischio basso e con una riduzione nel trend dei casi da Covid-19. Dunque un territorio che, allo stato attuale, si configura come caratterizzato da una debole probabilità di diffusione del virus e una conseguente transizione dalla fase 1 di lock-down alla cosiddetta fase 2 A.

1. È consentito, ai residenti in Calabria, raggiungere la seconda abitazione – esclusivamente se
ubicata all’interno del territorio regionale – individualmente o con un familiare convivente,
per sole motivazioni di manutenzione, e con rientro nella stessa giornata.

2. È consentito, ai residenti in Calabria, raggiungere i cimiteri, individualmente o insieme a
persone che siano componenti il medesimo nucleo familiare.

3. E’ consentita l’attività sportiva anche all’interno di strutture e circoli sportivi, se svolta in
spazi all’aperto che consentano il rispetto del distanziamento ed evitino il contatto fisico tra
i singoli atleti. Resta sospesa ogni altra attività collegata all’utilizzo delle strutture di cui al
periodo precedente compreso l’utilizzo di spogliatoi, palestre, piscine, luoghi di
socializzazione, bar e ristoranti.

4. Nel rispetto dell’art. 1 lett. F) del DPCM 26/04/2020 è consentito svolgere individualmente
sul territorio regionale le seguenti attività:
– pesca sportiva e ricreativa sia da terra sia in acque interne sia in mare nel rispetto della
normativa vigente in merito all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa, svolta da
persona abilitata all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa in possesso di copia della
comunicazione effettuata ai sensi del Decreto ministeriale 6 dicembre 2010. L’attività
potrà essere svolta con un massimo di due persone conviventi e con rientro obbligatorio
nella stessa giornata.
– allenamento e addestramento cani di cui alla L. n. 157/1992 e L.R. n. 9/1996; le stesse
sono consentite esclusivamente nei centri cinofili presso le aziende autorizzate, a
condizione che l’attività venga svolta singolarmente, unitamente ai cani da addestrare,
secondo una turnazione di utilizzo delle Zone di Addestramento e Allenamento cani
(ZAC/AFV/AATV) e senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del
distanziamento interpersonale e della normativa vigente in tema di contenimento della
diffusione del virus COVID-19.

5. sono consentiti all’interno dell’intero territorio regionale, in forma individuale o insieme a
persone conviventi, gli spostamenti delle persone fisiche per fare la spesa.

6. è consentito – alle persone fisiche in possesso di apposito permesso nominativo o tesserino
di idoneità regionale – lo spostamento nell’ambito del territorio della Regione Calabria, per
la ricerca e la raccolta di prodotti spontanei della terra (piante non legnose, frutti, funghi
epigei e tartufi), a condizione che l’attività di ricerca e raccolta si svolga nel rispetto delle
norme sul distanziamento sociale e comunque di tutte le norme di sicurezza relative al
contenimento del contagio da Covid-19, nonché secondo le modalità previste dalle leggi
vigenti per ciascuna categoria di prodotti.

7. Sono consentiti gli spostamenti per l’assistenza a persone non autonome, ivi comprese
quelle per le quali occorre prestare assistenza ai sensi della L. n. 104/92 e s.i.m., in quanto
rientranti nei motivi di salute, nonché delle persone affette da disturbi dello spettro
autistico e dei relativi accompagnatori.

8. È consentita l’attività di toelettatura su appuntamento, per animali domestici e di
compagnia presso esercizi abilitati, riducendo al minimo il contatto tra le persone nella fase
di consegna-ritiro animale.

9. È ribadito l’obbligo dell’uso delle mascherine per tutti i soggetti che si rechino presso una
delle attività consentite e comunque nelle situazioni in cui la distanza interpersonale non
sia garantita. Analogamente dovranno essere rigorosamente rispettate le misure di igiene e
le precauzioni; resta in ogni caso vietata ogni forma di assembramento.

Si dà mandato al Settore n. 9 del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, per la
realizzazione di una adeguata campagna di comunicazione e informazione, coerente con le
disposizioni della presente Ordinanza e per la promozione delle misure di igiene e prevenzione.

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporta l’applicazione di quanto
previsto dal Decreto-legge25 marzo 2020, n. 19, ove il fatto non costituisca più grave reato.

Per l’applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, nella qualità di Autorità Competente
all’irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta
Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e s.i.m..

La presente Ordinanza potrà essere aggiornata ove si rendesse necessario a seguito della
valutazione circa la situazione epidemiologica regionale.

La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, alle Aziende Sanitarie Provinciali e Ospedaliere del SSR, all’ANCI per la trasmissione ai Sindaci.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

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